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Trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda di diritto pubblico

  • Giugno 2020: Sul voto dell’Assemblea dei Comuni soci SMAT del 5 giugno 2020  
  • Marzo 2020: Dossier sulla Trasformazione di SMAT S.pA. in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico  
  • 19 febbraio 2020 : Sabotaggio di CIDIU al piano di trasformazione di SMAT S.p.A. 
  • 9 ottobre 2017 : Il Consiglio Comunale di Torino approva la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda di diritto pubblico 
  • Elenco dei Comuni che hanno deliberato la trasformazione
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Trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale
SMAT Ripubblicizzazione Azienda Speciale

Azienda Servizi Pubblici - ASP Asti - Non privatizzare : ripubblicizzare

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19 Marzo 2020

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Impedire la privatizzazione dei servizi pubblici locali

per garantire i diritti fondamentali e il diritto al futuro

  Che ci fa SMAT ad Asti?

E perché il Gruppo GAVIO, il Gruppo IREN e GTT vogliono mandarla via?

 

In un contesto particolarmente drammatico come quello dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, riteniamo importante  prendere la parola  per  contrastare la definitiva privatizzazione dei servizi pubblici locali di ASTI e avviare invece il percorso che porti alla loro effettiva gestione pubblica e partecipativa. Scelta indispensabile per garantire  diritti fondamentali quali il diritto alla vita, alla salute, finanche il diritto di accesso all’acqua.

Diritti minacciati gravemente dal diffondersi del virus ma ancor più da politiche trasversali che hanno ridimensionato fortemente il Sistema Sanitario Nazionale e finanziato l’espansione del privato, creando così le condizioni odierne, ad un passo dal rischio collasso e mettendo concretamente in pericolo la vita di migliaia di persone.

 

Per queste ragioni intendiamo denunciare il tentativo di definitiva privatizzazione dell’Azienda Servizi Pubblici – ASP di Asti, e proporre una strada alternativa che punta alla sua ripubblicizzazione.

Con un atto poco garbato, probabilmente intenzionale, il Sindaco di Asti, ha praticamente sfiduciato l’ing. P. Romano presidente di SMAT SpA, dalla carica di presidente di NOS- Nord Ovest Servizi, azienda pubblico-privata di Asti che detiene il 45% del capitale di ASP – Azienda Servizi Pubblici di Asti della quale il Comune di Asti controlla la maggioranza del 55% del capitale.

Si viene così a scoprire che le Aziende municipali di Torino si sono insediate nell’Azienda multiservizi pubblici di Asti insieme al secondo operatore autostradale mondiale, quel gruppo Gavio che gestisce tutte le autostrade del Piemonte.

SMAT vi partecipa per il 10% ma ha la presidenza di NOS, dalla quale Gavio, IREN (con AMIAT al seguito)  e GTT la vogliono sfrattare. 

Un’affollata seduta di uno  specifico Consiglio comunale monotematico  avrebbe dovuto chiarire la situazione e delineare il futuro dell’Azienda di Servizi Pubblici astigiana. Sollecitato a pronunciarsi, il sindaco ha fatto il pesce in barile e nessuna rassicurazione è emersa nemmeno per il futuro dei lavoratori ASP.

La posta in gioco, è la gestione dell’acqua sulla quale  IREN vuole mettere le mani, come ha fatto con l’acquedotto di Vercelli e sta cercando di fare con la Compagnia delle Acque della Valle d’Aosta.

L’acqua non è una merce

Fuori l’acqua dal mercato : l’alternativa è possibile

Il Comune di Asti, l’Autorità d’Ambito 5-Astigiano Monferrato possono uscire da una situazione a quanto pare senza sbocchi, con scelte politiche alternative fondate sull’attuazione della volontà popolare espressa dal Referendum.  SMAT trasformata in Azienda consortile di diritto pubblico può contribuire efficacemente alla costituzione di un soggetto gestore del SII e dei Servizi Pubblici Locali di Asti, di proprietà e gestione pubblica  e partecipativa, senza scopo di lucro.

Al Sindaco di Asti chiediamo una scelta politica e amministrativa chiara e determinata, di collaborazione con il Comune di Torino e l’ATO3 torinese, considerato che:

-          un soggetto gestore di questo tipo nell’ATO5 astigiano esiste già: il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato,

-          l’ assemblea dei Comuni soci SMAT sarà convocata prossimamente per decidere se proseguire  verso la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico,

-          analogo percorso di trasformazione può fare Asti Servizi Pubblici S.p.A.,

-          Una convenzione tra questi tre soggetti di diritto pubblico può  integrare le loro attività, realizzare sinergie e rappresentare un momento aggregante per gli altri due operatori idrici esistenti nell’ATO5.

Lo ha fatto Amburgo, con la benedizione della Corte di Giustizia UE, perché non Asti?

SMAT e ASP trasformate in Aziende consortili di diritto pubblico  possono  svolgere un ruolo determinante nel campo dei Servizi Pubblici Locali:  darebbero vita finalmente al gestore  unico del Servizio Idrico Integrato d’Ambito 5-Astigiano Monferrato prescritto dalla legge, con qualche poltrona e prebenda in meno, ma  molto più forte e agguerrito  anche rispetto alle mire del privato, ai pericoli del malgoverno e alle sfide del cambiamento climatico.

Torino - Asti 20 marzo 2020

Rinvio al 18 aprile 2020 del Convegno sulla Trasformazione di SMAT in Azienda Speciale Consortile

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SMAT Azienda Speciale
07 Marzo 2020

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Riceviamo dalla Città di Torino - Segreteria Assessore ambiente, energia, e altro - la seguente mail:

"A causa dell'attuale emergenza sanitaria ci è stato comunicato che le sale della Formazione, tra cui la sala Bobbio non sono disponibili per convegni o incontri fino a nuove disposizioni.

Spiace pertanto comunicare che non sarà possibile ospitare l'incontro previsto per il prossimo 14 marzo." 


La sicurezza a cui teniamo per noi stessi e per tutti i nostri invitati al Convegno del 14 marzo 2020 in Sala Bobbio, ci induce a prendere atto della suddetta comunicazione e a rinviare il Convegno stesso alla data del 18 aprile prossimo.


Analoga misura preventiva per la sicurezza dei nostri Sindaci non risulta essere applicata a tutt'oggi dal Consiglio di Amministrazione  SMAT, visto che non ha ancora revocato né rinviato l’assemblea dei Comuni soci del 26 marzo 2020. Ci chiediamo quanti Sindaci, che sono la massima autorità sanitaria locale, in questo periodo di emergenza sanitaria  avranno il tempo materiale di partecipare all’Assemblea,  e la serenità intellettuale per discutere e decidere sull’unico punto all’ordine del giorno:  se sviluppare il percorso di trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile.


Non è una decisione da poco, va assunta con consapevolezza, serenità ed equilibrio. Non è una scelta ideologica ma ispirata al bene comune, di cui l’Acqua è un fondamentale paradigma.


Ci auguriamo che il Consiglio di Amministrazione SMAT  ne sia consapevole.


Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

Torino, 7 marzo 2020

     

Trasformazione di SMAT: sui pareri degli esperti

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04 Marzo 2020

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Torino, 4 marzo 2020

Ai Sindaci, Assessori e Consiglieri dei Comuni in indirizzo

Il verbale di convocazione dell’Assemblea dei Soci SMAT del 26 marzo prossimo contiene informazioni ai Soci scorrette, distorte e addirittura non vere, e tali da orientare in modo fuorviante il loro voto nell'Assemblea del 26 marzo, quando dovranno decidere se sviluppare il percorso di trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile

Vi chiediamo di dedicare un po’ del vostro  tempo, non più di 10 minuti,  alle nostre considerazioni al documento che il Consiglio di Amministrazione SMAT Vi ha inviato in allegato alla delibera di convocazione dell’assemblea.

Grazie per l'attenzione

Il Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

 

Verbale CdA SMAT del 30 gennaio 2020

Le nostre considerazioni

 

1. Controllo delle aziende

 

 

Le aziende in house (SMAT) e quelle Speciali possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della P.A. atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla 'Pubblica amministrazione” medesima.

SBAGLIATO

L’affidamento in house della gestione del SII non trasforma SMAT, azienda di diritto privato, in ente e tanto meno in una  articolazione della Pubblica Amministrazione. Non è assoggetta a vincoli gerarchici della PA se non per il controllo analogo dei Comuni sulla sua gestione del servizio idrico.

da non confondere con

l’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE,  ente strumentale della Pubblica Amministrazione, alla quale i Comuni singoli o consorziati affidano la gestione diretta – non in house – del SII. È assoggettata ai vincoli gerarchici nei confronti della PA, come previsto dall’art. 114 del TUEL.

 

Gli organi di una SPA sono: l’Assemblea dei soci, il CDA e il suo Presidente, l’Amministratore Delegato.

Gli organi delle Aziende Speciali Consortili sono: Consigli Comunali per gli atti fondamentali (Budget economico triennale, bilancio di esercizio, variazioni di bilancio, rendiconto della gestione), Assemblea Consortile, CdA, Presidente, Direttore. Pertanto, gli atti fondamentali devono essere approvati da 288 Consigli Comunali.

CONTRADDIZIONE

Prima si dice che SMAT rappresenta un’articolazione della  PA: in tale caso avrebbe gli stessi organi e procedure dell’Azienda Speciale.

Ora invece si smentisce, ammettendo che SMAT non è un’articolazione della PA, e questo è considerato un vantaggio perché la esime dall’obbligo – a cui sono invece tenute le Aziende Speciali – di far approvare i bilanci SMAT da tutti i 288 Consigli Comunali perché  i soci NON sono i Sindaci, ma i Comuni.

Le competenze dei Consigli comunali sui servizi pubblici locali (art. 42 TUEL)  non sono “lacci e lacciuoli” ma fondamenti della democrazia istituzionale locale, forse scomodi per chi mal sopporta “indirizzi e controlli”.

 

[….] mentre nella S.p.A. è l ‘Amministratore Delegato che ha la titolarità sui temi di organizzazione operativa e pianificazione finanziaria, nell'ASC queste attività vengono portate in capo al Direttore cui spetta per legge la responsabilità gestionale.

È SOLO UNA DIFFERENZA DI FORMA E DI COSTI

SMAT ha un Amministratore Delegato e un Direttore Generale.

L’Azienda Speciale avrà solo il Direttore Generale. Un “dirigente” e una lauta remunerazione in meno.

Per la qualità del servizio idrico nulla cambia, non dipende dalla qualifica ma della qualità del “dirigente”.

La gestione degli utili con l’attuale impegno convenzionale tra Comuni Soci SMAT prevede che possano, essere distribuiti fino a un massimo del 20% ai Soci, mentre in caso di Azienda speciale Consortile, la distribuzione dell'utile, al netto delle riserve obbligatorie, viene deliberata di volta in volta dall'Assemblea Consortile.

INCOMPRENSIBILE

Forse chi ha scritto il documento non sa che i rapporti tra i Comuni e lo Statuto, nell’Azienda Speciale, sono, come disposto dall’art. 31 del TUEL, regolati dalla Convenzione ex art. 30.

Per SMAT è un’ eccezione, per le ASC è la norma.

La convenzione, per l’ASC, può prevedere e regolare la distribuzione - o la non distribuzione -  di eventuali utili .

 

2. Procedure di approvazione del bilancio

 

 

Attualmente per entrambe le tipologie aziendali il Bilancio viene approvato dall'Assemblea con differenti procedure amministrative.

Per le Aziende Speciali Consortili, il bilancio deve essere approvato dal singoli Comuni e tali delibere di approvazione devono essere allegate al bilancio approvato dall'Assemblea Consortile per consentire il deposito del bilancio stesso che deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.

NON È UN PROBLEMA!

Sembra, quasi, che le società come SMAT non debbano depositare il bilancio.

Esse lo devono depositare entro 30 giorni dalla data di approvazione che avviene dopo un iter procedurale che inizia in marzo e si chiude, normalmente, dopo 3 mesi con il deposito che avviene, per le società come SMAT, il 31 maggio scadendo il termine per l’approvazione il 30 aprile.

In alcuni casi, come SMAT spa, il termine per approvazione del bilancio è previsto per il 30 giugno e il deposito entro il 30 luglio.

Per le Aziende Speciali Consortili, il tutto è molto più semplice. L’unico termine previsto per il deposito è quello del 31 maggio.

Il fatto che i bilanci debbano essere approvati dai Consigli Comunali non è una lungaggine ma  una questione di partecipazione istituzionale che coinvolge anche le  minoranze, in sostanza è DEMOCRAZIA, che dovrebbe essere la parola d’ordine per un Ente Locale e che, comunque, non è un ostacolo o un impedimento.

Potrebbe essere invece un incentivo a una partecipazione meno passiva rispetto all’attuale.

3. Reperimento di capitali per investimenti o rifinanziamento del debito a condizioni migliorative

 

 

In caso di trasformazione il regime applicabile sarebbe più sfavorevole per le ASC e porterebbe necessariamente a tassi di interesse più elevati.

PURA E SEMPLICE ILLAZIONE

I tassi di interesse dipendono dalla capacità di trattativa e dalla qualità, anche del bilancio, dell’ASC.

Forse le regole per l’Azienda Speciale Consortile, considerate  impropriamente  una limitazione dell’autonomia gestionale, tranquillizzano maggiormente i finanziatori

 

Inoltre, le rate di ammortamento di un finanziamento/prestito obbligazionario, sommate a quelle relative ai prestiti precedentemente contratti, non devono raggiungere complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente.

Nello specifico, il rimborso dell'attuale emissione su mercato regolamentato a sostegno degli investimenti supera il limite previsto dalla legge.

NON È VERO

L’affermazione che il rimborso dell’attuale emissione supera il limite previsto dalla legge   è priva di fondamento.

La norma prevede che sono le rate dei finanziamenti/prestito obbligazionario e di quelli contratti in precedenza che non devono superare l’ 1/3 delle entrate ordinarie (la voce di bilancio “valore della produzione”, non è dissimile dalle entrate ordinarie).

Nel 2018 il valore della produzione di Smat spa è stato di € 399.422.809, un terzo è € 133.140.936.

Le rate di ammortamento mutuo, nel 2018, sono ammontate a € 48.943.133.

La differenza tra il terzo del valore della produzione e le rate dei mutui in corso consentirebbe nuovi finanziamenti per € 1.324.107.430,93

Esiste il problema del prestito obbligazionario che dovrà essere rimborsato integralmente alla scadenza (2024) che può portare al superamento del 1/3 ma che potrebbe rappresentare un problema anche  per SMAT S.p.A..

 

Inoltre, in caso di Azienda speciale vige il divieto di stipulare contratti di finanziamento o di emettere prestiti obbligazionari al fine di rifinanziare ii debito esistente: tale limite non consente di ottenere i significativi risparmi conseguibili con il miglioramento delle condizioni

IL PARADOSSO!

Ben venga un vincolo alle ragioni e alle logiche dell’indebitamento.

Fosse esistito anche per le società, SMAT spa :

1.         non si sarebbe accollata un mutuo di CIDIU spa, pari € 15.166.603, contratto per finanziare un impianto di compostaggio e accollato per pagare l’acquisto di azioni proprie;

2.         non avrebbe emesso 135milioni di euro di obbligazioni con durata di 7 anni per finanziare investimenti ancora in fase di inizio lavori e che dovranno essere rimborsati prima della fine lavori

 

4. Effetti causati dal recesso dei soci e ipotesi di scenario possibile

 

Al socio assente, dissenziente o astenuto in deliberazione sulla trasformazione societaria compete il diritto di recesso.

SMAT quindi potrebbe essere tenuta a sostenere un conseguente esborso per la liquidazione delle partecipazioni sociali dei soci recedenti.

In particolare, i soci non pubblici come CIDIU, FCT e Patrimonio Città di Settimo non avendo alcun interesse o possibilità di restare in SMAT ASC, non potrebbero che invocare ii diritto di recesso per un ammontare che supera i 55 milioni di euro e in ogni caso lo stesso potrebbero fare altri soci, vanificando la capacità aggregativa sviluppata in tutti questi anni e che consente di attuare una gestione omogenea su area vasta.

IL DIRITTO DI RECESSO - ex. ART. 2437 DEL CODICE CIVILE -  E’ SACROSANTO

e per il CIDIU è doveroso, non essendo un’azienda idrica e nemmeno totalmente pubblica.

Infatti, la  procedura di recesso è già iniziata e ha portato alla riduzione della quota azionaria di CIDIU in SMAT dal 15,06338% del capitale sociale all’attuale10,20868%.

Può essere completata con l’assegnazione ai Comuni soci CIDIU del residuo 10,20868% di azioni SMAT.

 

5. Conseguenze sul personale dipendente

 

 

A differenza di quanto avviene per le S.p.A., la disciplina applicabile alle ASC sconta problema della mancanza di una regolamentazione unica ed omogenea, nonché di riferimenti certi cui connettere l'organizzazione aziendale dei rapporti di lavoro.

NON E’ UN PROBLEMA

Ai  lavoratori che passano da una S.p.A. ad un'azienda speciale si continua ad applicare  lo stesso contratto nazionale di riferimento del “settore merceologico”. In specifico, per quanto riguarda il servizio idrico, il CCNL che vige per tutti i lavoratori del settore è quello denominato “Federgasacqua”, che viene stipulato dalle Organizzazioni sindacali e datoriali del settore chimico e affini. Quindi, sotto questo profilo, non produce alcuna differenza la natura giuridica dell'azienda di appartenenza, perché l'elemento distintivo ai fini dell'applicazione contrattuale è quello, appunto, del settore merceologico di appartenenza.

In relazione alla situazione previdenziale, si può affermare che la maggior parte dei dipendenti aveva optato - alla data del 31/03/2001, in cui vi è stato il passaggio della società da un regime di legislazione pubblica ad una privatistica - per la continuità di versamenti nella cassa previdenziale CPDEL/ex INPDAD e di conseguenza, se la SMAT ritornerà ad essere un'azienda pubblica, non avrebbero nessun tipo di danno dal punto di vista previdenziale avendo una continuità di versamenti nella cassa CPDEL.

I dipendenti assunti dopo il 01/04/2001, iscritti d’ufficio nel FPLD - Fondo pensioni lavoratori Dipendenti INPS - avrebbero sì un cambio di regime contributivo, diventando anche essi iscritti alla CPDL/ex INPDAD, ma in ragione del fatto che in gran parte sono lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo (sistema applicato a chi ha versato contributi esclusivamente a partire dal 01/01/1996) potranno accedere alla pensione stessa con il regime del cumulo, che prevede un calcolo pro quota per ogni Cassa Previdenziale interessata, non avranno di fatto alcuna variazione dell'assegno pensionistico.

La differenza, infatti, di calcolo della pensione, tra CPDL e FPLD, si verifica nel sistema retributivo dove la CPDL ha un calcolo decisamente favorevole.

     

 

Sabotaggio di CIDIU al piano di trasformazione di SMAT S.p.A.

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19 Febbraio 2020

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CIDIU è un consorzio di Comuni che gestisce i rifiuti dei circa 260.000 abitanti di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse.

CIDIU non ha nulla a che fare con l’acqua se non per il fatto che  detiene ancora il 10,2 % delle azioni di SMAT S.p.A. che gestisce il Servizio Idrico Integrato di Torino Città Metropolitana.

Una situazione anomala, ai limiti della legge nazionale ed europea sull’affidamento in house, e che infatti i Comuni soci SMAT nel 2015 decidono di sanare con la stipula di un’apposita Convenzione per l’uscita di CIDIU dalla compagine sociale di SMAT,  in ottemperanza alla normativa vigente in tema di affidamenti di servizi pubblici locali, rafforzandone il carattere peculiare di società “in house”. Tant’è che la quota azionaria di CIDIU in SMAT è scesa dal 15,06 al 10,2% attuale.

La fuoriuscita “dolce” delle aziende non idriche favorisce anche la trasformazione della Società  per Azioni SMAT di diritto privato a scopo di lucro, in Azienda speciale consortile di diritto pubblico per la gestione partecipativa e senza scopo di lucro dell’acqua Bene Comune e non merce, attuando così  - finalmente - la volontà popolare espressa dal Referendum del 2011:

Comune Sì % No%
 Collegno 96,71  3,29
 Grugliasco 96,69 3,31
 Alpignano 96,21 3,79
 Druento 94,95 5,05
 Rivoli 95,74 4,26
 Venaria 96,67 3,33

 

Un’improvvisa alzata d’ingegno degli attuali vertici CIDIU rinnega quel voto e rischia ora di sabotare il processo in atto:  hanno dichiarato per iscritto che si opporranno alla trasformazione di SMAT e che, qualora avvenisse, CIDIU chiederebbe il riscatto delle sue quote azionarie.

Proprio quello che avrebbero dovuto fare da anni! E che comunque avverrà nel prossimo futuro, sia che SMAT rimanga una Società per Azioni o diventi l’azienda di diritto pubblico per la gestione non di una merce qualunque, ma di un bene comune essenziale per la vita, come l’acqua.

Il ricatto è evidente: CIDIU vuole restare in SMAT  per mantenere la strada aperto all'ingresso dei privati, contro la volontà popolare chiaramente espressa nello stesso Referendum. 

Ai sindaci immemori chiediamo di richiamare CIDIU al rispetto del voto popolare, che ha sancito la proprietà e la gestione pubblica senza scopo di lucro dell’acqua Bene Comune, tramite un’azienda di diritto pubblico. E di votare coerentemente a favore della trasformazione di SMAT nella prossima Assemblea dei Comuni soci SMAT.

Gli esperti confermano: nessun VERO ostacolo alla trasformazione di SMAT

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07 Febbraio 2020

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Già prima dei referendum del 2011 il Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino (componente del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua) propose la modifica degli statuti del Comune e della Provincia di Torino per introdurre il principio dell’acqua come diritto, da gestire senza scopo di lucro. L’obiettivo fu raggiunto: primo caso in Italia di modifica di statuti di Enti Locali  su iniziativa popolare.

L’ impegno è proseguito con la raccolta firme per l'importante proposta di legge di iniziativa popolare sull'acqua pubblica (406.000 firme), mai discussa in parlamento in due legislature, malgrado l'avvicendarsi  di differenti maggioranze (centro-destra, centro-sinistra e “tecnica”).

Dopo i referendum, in provincia di Torino si sviluppò l'azione per l’effettiva ripubblicizzazione di SMAT S.p.A. (con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile) partendo da una proposta di delibera di iniziativa popolare presentata al Comune e alla Provincia di Torino che ottenne parere favorevole in TUTTE le circoscrizioni comunali.

La Provincia di Torino, e in seguito il Consiglio Comunale di Torino, respinsero quella proposta, limitandosi ad apportare alcune modifiche allo Statuto e ai Patti parasociali di SMAT S.p.A.  Successivamente, su impulso del Comitato, circa 40 comuni della Città Metropolitana (fra cui Pinerolo, Avigliana, Nichelino, San Mauro e Venaria) approvarono deliberazioni a favore della trasformazione.

Nel 2017 il nuovo Consiglio Comunale di Torino approva finalmente la delibera che avvia il processo di trasformazione. Il primo passo è realizzare uno studio di fattibilità. Su proposta della Città di Torino, lo studio viene affidato alla stessa SMAT S.p.A. che incarica 5 studi di avvocati per redigere dei pareri sui vari aspetti della trasformazione.

Dall’esame approfondito dei loro pareri, emerge non solo l’opportunità ma anche la convenienza della trasformazione sotto l’aspetto della trasparenza, dei minori costi, del ruolo di governo dei Comuni, dei vantaggi previdenziali per i lavoratori. Ne riassumiamo qui di seguito le parti più rilevanti, che sono più analiticamente documentate nel dossier pubblicato qui: www.acquabenecomunetorino.org.

 

1) Assenza di elementi giuridici e normativi ostativi alla trasformazione

La strada per la piena ripubblicizzazione di SMAT fu individuata nella c.d. “trasformazione eterogenea”: la Società per Azioni si trasforma in un altra forma giuridica di impresa (nel caso l'Azienda Speciale Consortile), tramite una votazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

In occasione della precedente proposta di iniziativa popolare furono acquisiti pareri estremamente importanti (e gratuiti) di autorevoli giuristi, vale ricordare con citazioni della miglior scuola commercialistica torinese.

Alla stessa conclusione di ammissibilità della trasformazione è pervenuta la Corte dei Conti con parere delle Sezioni Unite di controllo sulle amministrazioni periferiche ( delibera 2/2014 del 15/01/14). Parere che non può essere passato inosservato all'amministrazione comunale di Torino in quanto richiesto dalla medesima. I successivi pareri redatti dagli esperti incaricati da SMAT S.p.A. non smentiscono tale pronuncia.

 

2) Il modello dell'Azienda Speciale garantisce maggior trasparenza, controllo e democraticità

Una polemica strumentale sulla trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile è  quella di una pretesa perdita di capacità o di efficienza.

Si tratta di una polemica  infondata perché la trasformazione in azienda di diritto pubblico non altera le capacità industriali dell'azienda. Al contrario: nel caso di AEM, come dimostrato in un dossier del Comitato provinciale Acqua pubblica di Torino sull'andamento dei suoi bilanci,  la  trasformazione in S.p.A., poi conferita a Iride e successivamente a IREN non è stato un buon affare per il Comune e la Cittadinanza.

L'obbligo, nell’Azienda Speciale Consortile, per i Consigli comunali dei Comuni consorziati, di discutere almeno una volta all'anno sul bilancio di SMAT, rappresenta adempimento reale di quel “controllo analogo” a base dell'affidamento in house del servizio, inoltre la pubblicità del dibattito, svolto nelle sedi dei singoli comuni, diventa un'espressione di controllo democratico.

In un momento di crescente sfiducia nel rapporto tra cittadini e le istituzioni della Repubblica, ciò potrebbe essere uno degli elementi di rinsaldamento di tale rapporto.

L’aspetto della trasparenza e dell'accesso agli atti, inderogabile per un ente pubblico, può essere invece facilmente eluso da una S.p.A.. Occorre ricordare in merito che la normativa sulla trasparenza esclude dagli obblighi della trasparenza le società quotate in senso stretto (azioni in borsa) ma anche quelle S.p.A. che abbiano ad esempio emesso obbligazioni sul mercato.

È questo il caso anche di SMAT per la quale è stata sufficiente l'emissione di obbligazioni su una piazza internazionale per “sfuggire” al TUSP Testo Unico sulle Società Pubbliche, la cd legge Madia (controlli, vincoli, emolumenti, limiti di mandati e numero amministratori) e alla legge sulla trasparenza. Al riguardo è rilevante l'emissione di un prestito obbligazionario sulla piazza di Dublino di 130 milioni di euro, inspiegabilmente, viste le ampie disponibilità finanziarie di SMAT, pochi mesi prima delle modifiche al TUEL con conseguente  sottrazione “retroattiva” alla legge Madia e norme sulla trasparenza.

È utile segnalare il caso di ABC Napoli, finora unica trasformazione eterogena del gestore del servizio idrico, da S.p.A. ad azienda speciale, realizzata in Italia. Contrariamente a quanto riportato da superficiali notizie di stampa e sostenuto da autorevoli esponenti di Utilitalia, attraverso dichiarazioni viziate dal pregiudizio verso la gestione di diritto pubblico, ABC è un’azienda che dal 2012, anno della sua istituzione, chiude i bilanci in utile; va rimarcato che questi risultati sono stati raggiunti senza scorpori della pregressa situazione debitoria, che ha quindi continuato a gravare su ABC:

  • pratica tariffe tra le più basse d’Italia;
  • garantisce una qualità dell’acqua erogata attraverso un numero di controlli 5 volte superiore a quelli previsti dalla legge;
  • ha una percentuale di dispersione idrica del 32%, inferiore alla media nazionale (40%) e a quella del resto della regione Campania (50%);
  • può vantare una gestione amministrativa che consente una capacità di incasso crediti dell’85% (enormemente superiore a quanto riescono a realizzare, nello stesso contesto geografico, le gestioni di diritto privato);
  • ha sviluppato un sistema di welfare aziendale all’avanguardia.

Inoltre, si sottolinea che i bilanci sono stati regolarmente assunti e depositati da ABC, l’approvazione degli stessi dipende esclusivamente da deliberazione del Comune.      

 

3) La partecipazione dei Comuni nell’Azienda Speciale Consortile

Nelle Società per Azioni il capitale sociale rappresenta l’apporto in denaro o in beni dei singoli soci. Costituisce anche il parametro per la determinazione della quota di partecipazione, la quale si riflette sulla percentuale di “proprietà”, sulla determinazione della distribuzione degli utili e ha effetto anche sui voti nelle assemblee sociali.

Nell’azienda Speciale Consortile il capitale di dotazione è unicamente l’insieme dei beni/apporti destinati alla gestione del servizio ed è estraneo alla formazione delle quote di partecipazione.

Non è quindi il capitale di dotazione che determina le quote di partecipazione ma la convenzione o lo statuto, secondo criteri che verranno concordati tra i Comuni nel rispetto del principio di mutualità, caratteristica tipica di una gestione consortile.

Un’ipotesi di quota di partecipazione, che riequilibri il peso dei singoli comuni dell’ATO, potrebbe essere quella individuabile nel voto per ogni singolo Comune rapportato al numero degli abitanti, alla superficie (metodo utilizzato dalla Città Metropolitana per definire le partecipazioni nelle proprie istanze assembleari) e a criteri che valorizzino la tutela del bene comune.

 

4) Parità di accesso al credito e capacità d'investimento tra azienda speciale e società per azioni e assenza di alcun “rischio” economico per gli enti locali

Come anticipato, nel corso della contrastata procedura di trasformazione la maggioranza dei Consigli Comunali ha dato mandato a SMAT S.p.A. di redigere il piano di fattibilità della trasformazione, raccogliendo una serie di pareri giuridici in merito.

Nel rimandare per l'analisi specifica dei pareri al più completo dossier a cura del Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino con la collaborazione del Forum nazionale,  si ritiene comunque necessario ricordare qui alcuni punti essenziali.

Premesso che chiunque si sia occupato del problema si è ripetutamente sentito dire che la trasformazione sarebbe impossibile perché in violazione di fantomatiche “normative europee”; vale la pena ricordare che tale affermazione è totalmente priva di fondamento. La miglior dimostrazione è fornita dai pareri acquisiti, che non si abbassano nemmeno a prendere in considerazione tale affermazione, nemmeno per confutarla.

I pareri invece si riferiscono più volte al già citato intervento favorevole della Corte dei Conti.

In particolare nello specifico parere[1] riguardante l’accesso al mercato dei capitali, all’impatto sulla finanza pubblica locale e gli aspetti fiscali, non si ravvisano significativi ostacoli.

Questo perché non si può evitare di riferirsi a una deliberazione della Corte dei Conti (84/2013) che riconosce l’equiparazione, nella capacità dell’Azienda Speciale Consortile alla società in house nel sottoscrivere contratti di finanziamento[2].

Analogo riconoscimento di NON produrre impatto sulla finanza pubblica locale deriva dalla sentenza 20684/2018 (anche 3946/2018 e delibere 9/2019 e 2/2014) della Corte dei Conti[3]. Addirittura viene citata la Corte dei Conti per ricordare che la normativa per le Aziende Speciali “prevede misure più severe di quelle riferite alle società di capitali che gestiscono pubblici servizi locali”

Anche rispetto agli aspetti fiscali, da una dettagliata analisi dei testi normativi, non sussistono impedimenti o cambiamenti[4]. Lo stesso prestito obbligazionario internazionale “non farebbe sorgere il diritto dei portatori dei Titoli di esercitare la propria Put Option"[5].

Si è dovuto ricordare alcuni passaggi essenziali per non farsi trarre in inganno dal tono di alcuni dei pareri (non tutti) che possiamo eufemisticamente definire di scarso entusiasmo per l’ipotesi di trasformazione.

Comunque la serietà professionale degli esperti ha permesso di far emergere la verità al di là delle convinzioni di parte.

 

5) Contenimento dei costi per l'azienda speciale

I costi propri della trasformazione sono economicamente irrilevanti: sostanzialmente le spese di registro e notarili[6].

Il paventato incremento dei costi contabili provocati dal prestito obbligazionario internazionale in atto[7] sono in realtà già stati sopportati[8] e non dipendono dalla ripubblicizzazione.

 

6) Aspetti previdenziali

In relazione alla situazione previdenziale dei dipendenti SMAT, sentita anche INCA di Torino, si può affermare che la maggior parte dei dipendenti aveva optato - alla data del 31/03/2001, in cui vi è stato il passaggio della società da un regime di legislazione pubblica ad una privatistica - per la continuità di versamenti nella cassa previdenziale CPDEL/ ex INPDAD e di conseguenza, se la SMAT ritornerà ad essere un'azienda pubblica, non avrebbero nessun tipo di danno dal punto di vista previdenziale avendo una continuità di versamenti nella cassa CPDEL.

I dipendenti assunti dopo il 01/04/2001, iscritti d’ufficio nel FPLD - Fondo pensioni lavoratori Dipendenti INPS -  avrebbero sì un cambio di regime contributivo, diventando anche essi iscritti alla CPDL ex INPDAD, ma in ragione del fatto che in gran parte sono lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo (sistema applicato a chi ha versato contributi esclusivamente a partire dal 01/01/1996) potranno accedere alla pensione stessa con il regime del cumulo, che prevede un calcolo pro quota per ogni Cassa Previdenziale interessata, non avranno di fatto alcuna variazione dell'assegno pensionistico.

La differenza, infatti, di calcolo della pensione, tra CPDL e FPLD, si verifica nel sistema retributivo dove la CPDL ha un calcolo decisamente favorevole.

 

7) Sostanzialmente si tratta di una scelta politica, nel senso più alto del termine come per altro ricordato da altro parere [9].

Al più vale ricordare semmai la “maggior cogenza del divieto di cessione delle quote dell'Azienda Speciale Consortile, previsto dalla legge, rispetto all'attuale norma statutaria della SMAT”[10].

Si tratta, in effetti, di una maggior tutela alla esclusiva appartenenza pubblica delle quote di proprietà; che oggi si basa su una norma statutaria, facilmente aggirabile rispetto alla tutela ex lege, dunque inderogabile, su cui si basa invece l’analoga tutela nell’Azienda Speciale Consortile. Tale “maggior cogenza” il Comitato la considera più aderente alla volontà del corpo elettorale espressa nei referendum del 2011.

Importante è che la scelta, nell'intenzione del Comitato, ha due obiettivi da considerare in prospettiva:

  • Il primo è aprire - tramite la trasformazione -  spazi per la partecipazione popolare e focalizzare maggiormente l’Azienda sulla tutela della risorsa, meglio Bene Comune, acqua.
  • Il secondo è la stabilizzazione della scelta di sottrazione dell’acqua a logiche di mercato.  Più esattamente si tratta di una sottrazione alle troppo rapide e opache scelte politiche contingenti, di cui abbiamo un esempio nella vicenda dei rifiuti (cambio della struttura proprietà, previo cambio statutario, il tutto effettuato a tambur battente).

Stabilità di scelta oggi ancora più necessaria in un momento di gioco del Risiko tra  Multiutility.

In questo troviamo un giusto precedente nelle identiche motivazioni a base della lungimirante scelta giolittiana che, per dare maggior peso e stabilità al progetto politico di servizio pubblico, “inventò” le municipalizzate, pur avendo a disposizione il consolidato modello delle Società Anonime, antesignane delle odierne Società per Azioni.

Nella nostra, come in altre città, queste scelte cosi innovative e radicali furono confermate dai cittadini in specifici referendum come quello del 5 novembre 1905 per la creazione di AEM approvato a larghissima maggioranza dai torinesi aventi allora diritto di voto (maschi abbienti).

Speriamo di non dover rimpiangere i “perduti livelli di democrazia “ dello Statuto Albertino!

 

[1]  Parere per gruppi tematici 2 e3 -studio “Gianni – Origoni – Grippo – Cappelli  partners

[2]  Punto 4.1.1 citato parere

[3]  Punto 4.1.3 del citato parere

[4]  Punti 4.1.4 e 4.1.4.2 del citato parere

[5]  Punto 4.1.2 del citato parere

[6]   Punto 4.2.3.1 del citato parere

[7]   Punto 4.2.2 del citato parere

[8]   Circa € 300.000

[9] Gruppo tematico 5 Studio prof. Cavallo Perin

[10]  Punto 9 parere prof . Cavallo Perin

Lettera ai Sindaci: Sui pareri degli esperti di “comprovata competenza e notoria indipendenza” in merito alla trasformazione di SMAT SpA in azienda di diritto pubblico

Dettagli
SMAT Azienda Speciale - Torino
18 Dicembre 2019

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Tel. 388 8597492

 

 

SMAT 2si 480x640

 

Signor Sindaco,

sottoponiamo a Lei e ai Consiglieri del Comune da Lei amministrato, le nostre considerazioni sui pareri in oggetto.

Ci sembra utile partire dal parere n. 5, relativo alla comparazione tra la figure della Società per Azioni e l'Azienda Speciale Consortile, che ha evidenziato la piena fungibilità tra loro delle due figure per tutti gli aspetti esaminati.

Da un punto di vista giuridico non si vengono a creare criticità e nemmeno differenze per quel che riguarda l'organizzazione interna, la gestione del personale, la distribuzione di eventuali utili (estesa dalla legge anche ai lavoratori delle aziende speciali), i rapporti con l'utenza, il diritto di accesso agli atti, la responsabilità degli amministratori, la giurisdizione della Corte dei Conti, l'oggetto sociale e l'assenza di qualunque soluzione di continuità dovuta alla trasformazione, compresa la continuità dell'affidamento in essere.

Rilevante semmai la maggior cogenza del divieto di cessione delle quote dell'Azienda Speciale Consortile, previsto dalla legge, rispetto all'attuale norma statutaria della Smat (punto 9 del parere). Maggior cogenza che il Comitato considera più aderente alla volontà del corpo elettorale espressosi nei referenda del 2011.

Vale la pena ricordare che anche gli altri pareri esaminati non hanno rilevato alcun impedimento giuridico alla trasformazione di SMAT, evidenziando semmai il mancato allineamento delle norme riguardanti le aziende speciali ad alcune intervenute modifiche di dettaglio della normativa riguardante le società commerciali.

Non si tratta di chiedersi ora se ci troviamo di fronte a una trascuratezza del legislatore o di una sua sottile volontà implicita di marginalizzare la figura giuridica dell'azienda speciale, questo dubbio appartiene alla sfera della politica e non del diritto.

Bene ha fatto il parere n. 5 a ricordare che questa scelta è politica e non giuridica.

La pubblica amministrazione non può eludere il suo dovere di esprimere una importante scelta politica, nascondendosi dietro supposti ostacoli di natura giuridica: non ne esistono.

Però si sono destinati mesi di lavoro e una spesa, di certo non eccessiva (ma rilevante per chi fa del taglio dei “costi della politica” una bandiera) per trovarci sostanzialmente  allo stesso punto di consapevolezza della assenza di ostacoli giuridici alla trasformazione (cd “eterogenea”) prevista dal Codice Civile  come chiarito dal documento sottoposto (gratuitamente) all’amministrazione comunale di Torino già nella precedente tornata, sottoscritto anch'esso da illustri giuristi (tra essi il prof. Mattei).

Successivamente alla stessa conclusione di ammissibilità della trasformazione è pervenuta la Corte dei Conti con parere delle Sezioni Unite di controllo sulle amministrazioni periferiche.

Parere che non può essere passato inosservato all'amministrazione comunale di Torino in quanto richiesto dalla stessa.

Diventa inevitabile chiedersi perché, di fronte a una scelta squisitamente politica, si è richiesta una consulenza essenzialmente, se non totalmente, di natura giuridica.

Occorre innanzitutto ricordare che la proposta di trasformazione nasce nel quadro di una generale rimessa in discussione della privatizzazione, sia formale (trasformazione in SpA delle aziende pubbliche con conservazione dell'intero pacchetto azionario in mano pubblica) sia sostanziale dei servizi pubblici nel quadro delle più ampie politiche di privatizzazione.

Questo è vero sia a livello locale, con la prima proposta di delibera di iniziativa popolare a Torino, sia con quella nazionale con i referenda, sia addirittura a livello internazionale, come dalla letteratura citata dal parere n. 5.

Di fronte all'ampiezza di tale processo stupisce la totale assenza di riferimenti puntuali alla relazione su vent'anni di privatizzazioni in Italia (con sguardo comparativo alle analoghe esperienze internazionali) approvata con delibera 3 del 2010 della Sezione di Controllo (sulla gestione dell'amministrazione dello Stato) della Corte dei Conti, che costituisce ancora oggi un imprescindibile quadro di riferimento ampiamente condivisibile per la sua obiettività.

Nello specifico sarebbe stato più utile entrare nel merito delle diversità di cultura gestionale e industriale tra i due modelli alternativi (SpA e Azienda Speciale) partendo dallo stato attuale.

Chiunque conosca le realtà aziendali, particolarmente nelle realtà di pubblico servizio, si rende conto di quanto la forma giuridica assunta indichi a lavoratori, management e utenti una diversa scala valoriale cui si ispira, nei fatti più che nelle affermazioni, la cultura dell'azienda.

Sulla contrapposizione, anche aspra, tra i differenti modelli culturali sarebbe valsa la pena di approfondire la riflessione relativa alle esperienze europee.

Valga per tutte il progressivo svincolarsi del management dalla proprietà pubblica sulle scelte strategiche (e non solo sulla gestione). Con un processo nella sostanza analogo a quello avvenuto nelle grandi società ad azionariato pienamente diffuso con le cosiddette “Public Company” nordamericane su cui esiste una ricca letteratura risalente agli anni ‘30 del secolo scorso. Processo che erode alla base proprio il principio di quel controllo analogo che giustifica l'affido diretto.

Tempo e risorse probabilmente non sarebbero state sufficienti per una ricerca sul campo, questa sì veramente utile al decisore politico; ma forse avrebbero consentito almeno una bibliografia ragionata.

Quantomeno si sarebbe potuto approfondire semmai quel percorso, iniziato autonomamente dall'incontro pubblico tra lavoratori, imprese e società civile, organizzato dal Comitato Acqua Pubblica di Torino pochi mesi or sono, vedi: 

 https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/convegni/giugno-2019-per-il-futuro-di-smat

Torino, 18 dicembre 2019

Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

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