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Trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda di diritto pubblico

  • Giugno 2020: Sul voto dell’Assemblea dei Comuni soci SMAT del 5 giugno 2020  
  • Marzo 2020: Dossier sulla Trasformazione di SMAT S.pA. in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico  
  • 19 febbraio 2020 : Sabotaggio di CIDIU al piano di trasformazione di SMAT S.p.A. 
  • 9 ottobre 2017 : Il Consiglio Comunale di Torino approva la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda di diritto pubblico 
  • Elenco dei Comuni che hanno deliberato la trasformazione
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Trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale
SMAT Ripubblicizzazione Azienda Speciale

Sabotaggio di CIDIU al piano di trasformazione di SMAT S.p.A.

Dettagli
SMAT Azienda Speciale
19 Febbraio 2020

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CIDIU è un consorzio di Comuni che gestisce i rifiuti dei circa 260.000 abitanti di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse.

CIDIU non ha nulla a che fare con l’acqua se non per il fatto che  detiene ancora il 10,2 % delle azioni di SMAT S.p.A. che gestisce il Servizio Idrico Integrato di Torino Città Metropolitana.

Una situazione anomala, ai limiti della legge nazionale ed europea sull’affidamento in house, e che infatti i Comuni soci SMAT nel 2015 decidono di sanare con la stipula di un’apposita Convenzione per l’uscita di CIDIU dalla compagine sociale di SMAT,  in ottemperanza alla normativa vigente in tema di affidamenti di servizi pubblici locali, rafforzandone il carattere peculiare di società “in house”. Tant’è che la quota azionaria di CIDIU in SMAT è scesa dal 15,06 al 10,2% attuale.

La fuoriuscita “dolce” delle aziende non idriche favorisce anche la trasformazione della Società  per Azioni SMAT di diritto privato a scopo di lucro, in Azienda speciale consortile di diritto pubblico per la gestione partecipativa e senza scopo di lucro dell’acqua Bene Comune e non merce, attuando così  - finalmente - la volontà popolare espressa dal Referendum del 2011:

Comune Sì % No%
 Collegno 96,71  3,29
 Grugliasco 96,69 3,31
 Alpignano 96,21 3,79
 Druento 94,95 5,05
 Rivoli 95,74 4,26
 Venaria 96,67 3,33

 

Un’improvvisa alzata d’ingegno degli attuali vertici CIDIU rinnega quel voto e rischia ora di sabotare il processo in atto:  hanno dichiarato per iscritto che si opporranno alla trasformazione di SMAT e che, qualora avvenisse, CIDIU chiederebbe il riscatto delle sue quote azionarie.

Proprio quello che avrebbero dovuto fare da anni! E che comunque avverrà nel prossimo futuro, sia che SMAT rimanga una Società per Azioni o diventi l’azienda di diritto pubblico per la gestione non di una merce qualunque, ma di un bene comune essenziale per la vita, come l’acqua.

Il ricatto è evidente: CIDIU vuole restare in SMAT  per mantenere la strada aperto all'ingresso dei privati, contro la volontà popolare chiaramente espressa nello stesso Referendum. 

Ai sindaci immemori chiediamo di richiamare CIDIU al rispetto del voto popolare, che ha sancito la proprietà e la gestione pubblica senza scopo di lucro dell’acqua Bene Comune, tramite un’azienda di diritto pubblico. E di votare coerentemente a favore della trasformazione di SMAT nella prossima Assemblea dei Comuni soci SMAT.

Gli esperti confermano: nessun VERO ostacolo alla trasformazione di SMAT

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SMAT Azienda Speciale
07 Febbraio 2020

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Già prima dei referendum del 2011 il Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino (componente del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua) propose la modifica degli statuti del Comune e della Provincia di Torino per introdurre il principio dell’acqua come diritto, da gestire senza scopo di lucro. L’obiettivo fu raggiunto: primo caso in Italia di modifica di statuti di Enti Locali  su iniziativa popolare.

L’ impegno è proseguito con la raccolta firme per l'importante proposta di legge di iniziativa popolare sull'acqua pubblica (406.000 firme), mai discussa in parlamento in due legislature, malgrado l'avvicendarsi  di differenti maggioranze (centro-destra, centro-sinistra e “tecnica”).

Dopo i referendum, in provincia di Torino si sviluppò l'azione per l’effettiva ripubblicizzazione di SMAT S.p.A. (con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile) partendo da una proposta di delibera di iniziativa popolare presentata al Comune e alla Provincia di Torino che ottenne parere favorevole in TUTTE le circoscrizioni comunali.

La Provincia di Torino, e in seguito il Consiglio Comunale di Torino, respinsero quella proposta, limitandosi ad apportare alcune modifiche allo Statuto e ai Patti parasociali di SMAT S.p.A.  Successivamente, su impulso del Comitato, circa 40 comuni della Città Metropolitana (fra cui Pinerolo, Avigliana, Nichelino, San Mauro e Venaria) approvarono deliberazioni a favore della trasformazione.

Nel 2017 il nuovo Consiglio Comunale di Torino approva finalmente la delibera che avvia il processo di trasformazione. Il primo passo è realizzare uno studio di fattibilità. Su proposta della Città di Torino, lo studio viene affidato alla stessa SMAT S.p.A. che incarica 5 studi di avvocati per redigere dei pareri sui vari aspetti della trasformazione.

Dall’esame approfondito dei loro pareri, emerge non solo l’opportunità ma anche la convenienza della trasformazione sotto l’aspetto della trasparenza, dei minori costi, del ruolo di governo dei Comuni, dei vantaggi previdenziali per i lavoratori. Ne riassumiamo qui di seguito le parti più rilevanti, che sono più analiticamente documentate nel dossier pubblicato qui: www.acquabenecomunetorino.org.

 

1) Assenza di elementi giuridici e normativi ostativi alla trasformazione

La strada per la piena ripubblicizzazione di SMAT fu individuata nella c.d. “trasformazione eterogenea”: la Società per Azioni si trasforma in un altra forma giuridica di impresa (nel caso l'Azienda Speciale Consortile), tramite una votazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

In occasione della precedente proposta di iniziativa popolare furono acquisiti pareri estremamente importanti (e gratuiti) di autorevoli giuristi, vale ricordare con citazioni della miglior scuola commercialistica torinese.

Alla stessa conclusione di ammissibilità della trasformazione è pervenuta la Corte dei Conti con parere delle Sezioni Unite di controllo sulle amministrazioni periferiche ( delibera 2/2014 del 15/01/14). Parere che non può essere passato inosservato all'amministrazione comunale di Torino in quanto richiesto dalla medesima. I successivi pareri redatti dagli esperti incaricati da SMAT S.p.A. non smentiscono tale pronuncia.

 

2) Il modello dell'Azienda Speciale garantisce maggior trasparenza, controllo e democraticità

Una polemica strumentale sulla trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile è  quella di una pretesa perdita di capacità o di efficienza.

Si tratta di una polemica  infondata perché la trasformazione in azienda di diritto pubblico non altera le capacità industriali dell'azienda. Al contrario: nel caso di AEM, come dimostrato in un dossier del Comitato provinciale Acqua pubblica di Torino sull'andamento dei suoi bilanci,  la  trasformazione in S.p.A., poi conferita a Iride e successivamente a IREN non è stato un buon affare per il Comune e la Cittadinanza.

L'obbligo, nell’Azienda Speciale Consortile, per i Consigli comunali dei Comuni consorziati, di discutere almeno una volta all'anno sul bilancio di SMAT, rappresenta adempimento reale di quel “controllo analogo” a base dell'affidamento in house del servizio, inoltre la pubblicità del dibattito, svolto nelle sedi dei singoli comuni, diventa un'espressione di controllo democratico.

In un momento di crescente sfiducia nel rapporto tra cittadini e le istituzioni della Repubblica, ciò potrebbe essere uno degli elementi di rinsaldamento di tale rapporto.

L’aspetto della trasparenza e dell'accesso agli atti, inderogabile per un ente pubblico, può essere invece facilmente eluso da una S.p.A.. Occorre ricordare in merito che la normativa sulla trasparenza esclude dagli obblighi della trasparenza le società quotate in senso stretto (azioni in borsa) ma anche quelle S.p.A. che abbiano ad esempio emesso obbligazioni sul mercato.

È questo il caso anche di SMAT per la quale è stata sufficiente l'emissione di obbligazioni su una piazza internazionale per “sfuggire” al TUSP Testo Unico sulle Società Pubbliche, la cd legge Madia (controlli, vincoli, emolumenti, limiti di mandati e numero amministratori) e alla legge sulla trasparenza. Al riguardo è rilevante l'emissione di un prestito obbligazionario sulla piazza di Dublino di 130 milioni di euro, inspiegabilmente, viste le ampie disponibilità finanziarie di SMAT, pochi mesi prima delle modifiche al TUEL con conseguente  sottrazione “retroattiva” alla legge Madia e norme sulla trasparenza.

È utile segnalare il caso di ABC Napoli, finora unica trasformazione eterogena del gestore del servizio idrico, da S.p.A. ad azienda speciale, realizzata in Italia. Contrariamente a quanto riportato da superficiali notizie di stampa e sostenuto da autorevoli esponenti di Utilitalia, attraverso dichiarazioni viziate dal pregiudizio verso la gestione di diritto pubblico, ABC è un’azienda che dal 2012, anno della sua istituzione, chiude i bilanci in utile; va rimarcato che questi risultati sono stati raggiunti senza scorpori della pregressa situazione debitoria, che ha quindi continuato a gravare su ABC:

  • pratica tariffe tra le più basse d’Italia;
  • garantisce una qualità dell’acqua erogata attraverso un numero di controlli 5 volte superiore a quelli previsti dalla legge;
  • ha una percentuale di dispersione idrica del 32%, inferiore alla media nazionale (40%) e a quella del resto della regione Campania (50%);
  • può vantare una gestione amministrativa che consente una capacità di incasso crediti dell’85% (enormemente superiore a quanto riescono a realizzare, nello stesso contesto geografico, le gestioni di diritto privato);
  • ha sviluppato un sistema di welfare aziendale all’avanguardia.

Inoltre, si sottolinea che i bilanci sono stati regolarmente assunti e depositati da ABC, l’approvazione degli stessi dipende esclusivamente da deliberazione del Comune.      

 

3) La partecipazione dei Comuni nell’Azienda Speciale Consortile

Nelle Società per Azioni il capitale sociale rappresenta l’apporto in denaro o in beni dei singoli soci. Costituisce anche il parametro per la determinazione della quota di partecipazione, la quale si riflette sulla percentuale di “proprietà”, sulla determinazione della distribuzione degli utili e ha effetto anche sui voti nelle assemblee sociali.

Nell’azienda Speciale Consortile il capitale di dotazione è unicamente l’insieme dei beni/apporti destinati alla gestione del servizio ed è estraneo alla formazione delle quote di partecipazione.

Non è quindi il capitale di dotazione che determina le quote di partecipazione ma la convenzione o lo statuto, secondo criteri che verranno concordati tra i Comuni nel rispetto del principio di mutualità, caratteristica tipica di una gestione consortile.

Un’ipotesi di quota di partecipazione, che riequilibri il peso dei singoli comuni dell’ATO, potrebbe essere quella individuabile nel voto per ogni singolo Comune rapportato al numero degli abitanti, alla superficie (metodo utilizzato dalla Città Metropolitana per definire le partecipazioni nelle proprie istanze assembleari) e a criteri che valorizzino la tutela del bene comune.

 

4) Parità di accesso al credito e capacità d'investimento tra azienda speciale e società per azioni e assenza di alcun “rischio” economico per gli enti locali

Come anticipato, nel corso della contrastata procedura di trasformazione la maggioranza dei Consigli Comunali ha dato mandato a SMAT S.p.A. di redigere il piano di fattibilità della trasformazione, raccogliendo una serie di pareri giuridici in merito.

Nel rimandare per l'analisi specifica dei pareri al più completo dossier a cura del Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino con la collaborazione del Forum nazionale,  si ritiene comunque necessario ricordare qui alcuni punti essenziali.

Premesso che chiunque si sia occupato del problema si è ripetutamente sentito dire che la trasformazione sarebbe impossibile perché in violazione di fantomatiche “normative europee”; vale la pena ricordare che tale affermazione è totalmente priva di fondamento. La miglior dimostrazione è fornita dai pareri acquisiti, che non si abbassano nemmeno a prendere in considerazione tale affermazione, nemmeno per confutarla.

I pareri invece si riferiscono più volte al già citato intervento favorevole della Corte dei Conti.

In particolare nello specifico parere[1] riguardante l’accesso al mercato dei capitali, all’impatto sulla finanza pubblica locale e gli aspetti fiscali, non si ravvisano significativi ostacoli.

Questo perché non si può evitare di riferirsi a una deliberazione della Corte dei Conti (84/2013) che riconosce l’equiparazione, nella capacità dell’Azienda Speciale Consortile alla società in house nel sottoscrivere contratti di finanziamento[2].

Analogo riconoscimento di NON produrre impatto sulla finanza pubblica locale deriva dalla sentenza 20684/2018 (anche 3946/2018 e delibere 9/2019 e 2/2014) della Corte dei Conti[3]. Addirittura viene citata la Corte dei Conti per ricordare che la normativa per le Aziende Speciali “prevede misure più severe di quelle riferite alle società di capitali che gestiscono pubblici servizi locali”

Anche rispetto agli aspetti fiscali, da una dettagliata analisi dei testi normativi, non sussistono impedimenti o cambiamenti[4]. Lo stesso prestito obbligazionario internazionale “non farebbe sorgere il diritto dei portatori dei Titoli di esercitare la propria Put Option"[5].

Si è dovuto ricordare alcuni passaggi essenziali per non farsi trarre in inganno dal tono di alcuni dei pareri (non tutti) che possiamo eufemisticamente definire di scarso entusiasmo per l’ipotesi di trasformazione.

Comunque la serietà professionale degli esperti ha permesso di far emergere la verità al di là delle convinzioni di parte.

 

5) Contenimento dei costi per l'azienda speciale

I costi propri della trasformazione sono economicamente irrilevanti: sostanzialmente le spese di registro e notarili[6].

Il paventato incremento dei costi contabili provocati dal prestito obbligazionario internazionale in atto[7] sono in realtà già stati sopportati[8] e non dipendono dalla ripubblicizzazione.

 

6) Aspetti previdenziali

In relazione alla situazione previdenziale dei dipendenti SMAT, sentita anche INCA di Torino, si può affermare che la maggior parte dei dipendenti aveva optato - alla data del 31/03/2001, in cui vi è stato il passaggio della società da un regime di legislazione pubblica ad una privatistica - per la continuità di versamenti nella cassa previdenziale CPDEL/ ex INPDAD e di conseguenza, se la SMAT ritornerà ad essere un'azienda pubblica, non avrebbero nessun tipo di danno dal punto di vista previdenziale avendo una continuità di versamenti nella cassa CPDEL.

I dipendenti assunti dopo il 01/04/2001, iscritti d’ufficio nel FPLD - Fondo pensioni lavoratori Dipendenti INPS -  avrebbero sì un cambio di regime contributivo, diventando anche essi iscritti alla CPDL ex INPDAD, ma in ragione del fatto che in gran parte sono lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo (sistema applicato a chi ha versato contributi esclusivamente a partire dal 01/01/1996) potranno accedere alla pensione stessa con il regime del cumulo, che prevede un calcolo pro quota per ogni Cassa Previdenziale interessata, non avranno di fatto alcuna variazione dell'assegno pensionistico.

La differenza, infatti, di calcolo della pensione, tra CPDL e FPLD, si verifica nel sistema retributivo dove la CPDL ha un calcolo decisamente favorevole.

 

7) Sostanzialmente si tratta di una scelta politica, nel senso più alto del termine come per altro ricordato da altro parere [9].

Al più vale ricordare semmai la “maggior cogenza del divieto di cessione delle quote dell'Azienda Speciale Consortile, previsto dalla legge, rispetto all'attuale norma statutaria della SMAT”[10].

Si tratta, in effetti, di una maggior tutela alla esclusiva appartenenza pubblica delle quote di proprietà; che oggi si basa su una norma statutaria, facilmente aggirabile rispetto alla tutela ex lege, dunque inderogabile, su cui si basa invece l’analoga tutela nell’Azienda Speciale Consortile. Tale “maggior cogenza” il Comitato la considera più aderente alla volontà del corpo elettorale espressa nei referendum del 2011.

Importante è che la scelta, nell'intenzione del Comitato, ha due obiettivi da considerare in prospettiva:

  • Il primo è aprire - tramite la trasformazione -  spazi per la partecipazione popolare e focalizzare maggiormente l’Azienda sulla tutela della risorsa, meglio Bene Comune, acqua.
  • Il secondo è la stabilizzazione della scelta di sottrazione dell’acqua a logiche di mercato.  Più esattamente si tratta di una sottrazione alle troppo rapide e opache scelte politiche contingenti, di cui abbiamo un esempio nella vicenda dei rifiuti (cambio della struttura proprietà, previo cambio statutario, il tutto effettuato a tambur battente).

Stabilità di scelta oggi ancora più necessaria in un momento di gioco del Risiko tra  Multiutility.

In questo troviamo un giusto precedente nelle identiche motivazioni a base della lungimirante scelta giolittiana che, per dare maggior peso e stabilità al progetto politico di servizio pubblico, “inventò” le municipalizzate, pur avendo a disposizione il consolidato modello delle Società Anonime, antesignane delle odierne Società per Azioni.

Nella nostra, come in altre città, queste scelte cosi innovative e radicali furono confermate dai cittadini in specifici referendum come quello del 5 novembre 1905 per la creazione di AEM approvato a larghissima maggioranza dai torinesi aventi allora diritto di voto (maschi abbienti).

Speriamo di non dover rimpiangere i “perduti livelli di democrazia “ dello Statuto Albertino!

 

[1]  Parere per gruppi tematici 2 e3 -studio “Gianni – Origoni – Grippo – Cappelli  partners

[2]  Punto 4.1.1 citato parere

[3]  Punto 4.1.3 del citato parere

[4]  Punti 4.1.4 e 4.1.4.2 del citato parere

[5]  Punto 4.1.2 del citato parere

[6]   Punto 4.2.3.1 del citato parere

[7]   Punto 4.2.2 del citato parere

[8]   Circa € 300.000

[9] Gruppo tematico 5 Studio prof. Cavallo Perin

[10]  Punto 9 parere prof . Cavallo Perin

Lettera ai Sindaci: Sui pareri degli esperti di “comprovata competenza e notoria indipendenza” in merito alla trasformazione di SMAT SpA in azienda di diritto pubblico

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SMAT Azienda Speciale - Torino
18 Dicembre 2019

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Signor Sindaco,

sottoponiamo a Lei e ai Consiglieri del Comune da Lei amministrato, le nostre considerazioni sui pareri in oggetto.

Ci sembra utile partire dal parere n. 5, relativo alla comparazione tra la figure della Società per Azioni e l'Azienda Speciale Consortile, che ha evidenziato la piena fungibilità tra loro delle due figure per tutti gli aspetti esaminati.

Da un punto di vista giuridico non si vengono a creare criticità e nemmeno differenze per quel che riguarda l'organizzazione interna, la gestione del personale, la distribuzione di eventuali utili (estesa dalla legge anche ai lavoratori delle aziende speciali), i rapporti con l'utenza, il diritto di accesso agli atti, la responsabilità degli amministratori, la giurisdizione della Corte dei Conti, l'oggetto sociale e l'assenza di qualunque soluzione di continuità dovuta alla trasformazione, compresa la continuità dell'affidamento in essere.

Rilevante semmai la maggior cogenza del divieto di cessione delle quote dell'Azienda Speciale Consortile, previsto dalla legge, rispetto all'attuale norma statutaria della Smat (punto 9 del parere). Maggior cogenza che il Comitato considera più aderente alla volontà del corpo elettorale espressosi nei referenda del 2011.

Vale la pena ricordare che anche gli altri pareri esaminati non hanno rilevato alcun impedimento giuridico alla trasformazione di SMAT, evidenziando semmai il mancato allineamento delle norme riguardanti le aziende speciali ad alcune intervenute modifiche di dettaglio della normativa riguardante le società commerciali.

Non si tratta di chiedersi ora se ci troviamo di fronte a una trascuratezza del legislatore o di una sua sottile volontà implicita di marginalizzare la figura giuridica dell'azienda speciale, questo dubbio appartiene alla sfera della politica e non del diritto.

Bene ha fatto il parere n. 5 a ricordare che questa scelta è politica e non giuridica.

La pubblica amministrazione non può eludere il suo dovere di esprimere una importante scelta politica, nascondendosi dietro supposti ostacoli di natura giuridica: non ne esistono.

Però si sono destinati mesi di lavoro e una spesa, di certo non eccessiva (ma rilevante per chi fa del taglio dei “costi della politica” una bandiera) per trovarci sostanzialmente  allo stesso punto di consapevolezza della assenza di ostacoli giuridici alla trasformazione (cd “eterogenea”) prevista dal Codice Civile  come chiarito dal documento sottoposto (gratuitamente) all’amministrazione comunale di Torino già nella precedente tornata, sottoscritto anch'esso da illustri giuristi (tra essi il prof. Mattei).

Successivamente alla stessa conclusione di ammissibilità della trasformazione è pervenuta la Corte dei Conti con parere delle Sezioni Unite di controllo sulle amministrazioni periferiche.

Parere che non può essere passato inosservato all'amministrazione comunale di Torino in quanto richiesto dalla stessa.

Diventa inevitabile chiedersi perché, di fronte a una scelta squisitamente politica, si è richiesta una consulenza essenzialmente, se non totalmente, di natura giuridica.

Occorre innanzitutto ricordare che la proposta di trasformazione nasce nel quadro di una generale rimessa in discussione della privatizzazione, sia formale (trasformazione in SpA delle aziende pubbliche con conservazione dell'intero pacchetto azionario in mano pubblica) sia sostanziale dei servizi pubblici nel quadro delle più ampie politiche di privatizzazione.

Questo è vero sia a livello locale, con la prima proposta di delibera di iniziativa popolare a Torino, sia con quella nazionale con i referenda, sia addirittura a livello internazionale, come dalla letteratura citata dal parere n. 5.

Di fronte all'ampiezza di tale processo stupisce la totale assenza di riferimenti puntuali alla relazione su vent'anni di privatizzazioni in Italia (con sguardo comparativo alle analoghe esperienze internazionali) approvata con delibera 3 del 2010 della Sezione di Controllo (sulla gestione dell'amministrazione dello Stato) della Corte dei Conti, che costituisce ancora oggi un imprescindibile quadro di riferimento ampiamente condivisibile per la sua obiettività.

Nello specifico sarebbe stato più utile entrare nel merito delle diversità di cultura gestionale e industriale tra i due modelli alternativi (SpA e Azienda Speciale) partendo dallo stato attuale.

Chiunque conosca le realtà aziendali, particolarmente nelle realtà di pubblico servizio, si rende conto di quanto la forma giuridica assunta indichi a lavoratori, management e utenti una diversa scala valoriale cui si ispira, nei fatti più che nelle affermazioni, la cultura dell'azienda.

Sulla contrapposizione, anche aspra, tra i differenti modelli culturali sarebbe valsa la pena di approfondire la riflessione relativa alle esperienze europee.

Valga per tutte il progressivo svincolarsi del management dalla proprietà pubblica sulle scelte strategiche (e non solo sulla gestione). Con un processo nella sostanza analogo a quello avvenuto nelle grandi società ad azionariato pienamente diffuso con le cosiddette “Public Company” nordamericane su cui esiste una ricca letteratura risalente agli anni ‘30 del secolo scorso. Processo che erode alla base proprio il principio di quel controllo analogo che giustifica l'affido diretto.

Tempo e risorse probabilmente non sarebbero state sufficienti per una ricerca sul campo, questa sì veramente utile al decisore politico; ma forse avrebbero consentito almeno una bibliografia ragionata.

Quantomeno si sarebbe potuto approfondire semmai quel percorso, iniziato autonomamente dall'incontro pubblico tra lavoratori, imprese e società civile, organizzato dal Comitato Acqua Pubblica di Torino pochi mesi or sono, vedi: 

 https://www.acquabenecomunetorino.org/index.php/convegni/giugno-2019-per-il-futuro-di-smat

Torino, 18 dicembre 2019

Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

Trasformazione di SMAT SpA in Azienda di diritto pubblico - Pareri degli "esperti"

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SMAT Azienda Speciale - Torino
18 Novembre 2019

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Sui pareri degli  esperti di “comprovata competenza e notoria indipendenza”

in merito alla trasformazione di SMAT SpA  in azienda di diritto pubblico

In questi giorni, i Sindaci di Torino e della Città Metropolitana stanno ricevendo per posta raccomandata un corposo plico contenente i pareri che avevano chiesto a esperti “di comprovata competenza e notoria indipendenza”  sulla trasformazione di Smat da Società per Azioni di diritto privato ad azienda speciale consortile di diritto pubblico. Pareri che erano stati consegnati in settembre, che SMAT si è tenuta nel cassetto per un mese e mezzo, e che sono stati anticipati a Lo Spiffero il 7 novembre, prima che i legittimi destinatari li ricevessero.

Scommettiamo che i nostri Sindaci non siano entusiasti di doversi sorbire circa 180 pagine di testi legali e che si chiedano perché hanno pagato oltre 80.000 – diconsi ottantamila euro – per dover ora dedicare tempo e fatica a capire quello che gli esperti avrebbero dovuto dire sulla trasformazione di SMAT.

E perché anticiparli a Lo Spiffero prima di trasmetterli  “in forma riservata” ai Sindaci per posta, e non via pec?   Forse per orientare la lettura nel senso voluto dai vertici SMAT, da sempre contrari alla trasformazione? v. l’intervista del  solito Spiffero all’Amministratore delegato Ranieri.  O perché affermano che tutto sommato la trasformazione è neutra e la scelta è squisitamente politica, oppure perché sono basati su dati talmente ideologici e taluni clamorosamente parziali se non falsi,  da mettere in dubbio la “comprovata competenza e notoria indipendenza” degli esperti scelti dal Cda SMAT?

Segnaliamo in particolare la faziosità e le falsità contenute nel parere che attribuisce la mala  gestione del Consorzio ASA di Castellamonte al fatto di essere un’ azienda di diritto pubblico e non all’incapacità e disonestà dei suoi amministratori. Come se il toccasana fosse la forma societaria di diritto privato, qual è ora SMAT, che nel 2007 ha affidato a una società esterna di diritto privato Hydrodata,  la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva dell’Acquedotto della Val di Susa che ci è già costato sui 127 milioni di euro, inaugurato nel giugno 2019, e nelle cui tubature non scorre ancora una sola goccia d’acqua. Quella stessa SMAT che ha revocato in extremis l’aggiudicazione dell’appalto di € 20 milioni del 1° lotto del Collettore Mediano, ma solo in seguito a precise denunce  pubbliche per “errata attribuzione dei punteggi”…

Con la collaborazione del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua entreremo nel merito di ciascun parere, renderemo pubbliche le nostre valutazioni e le sottoporremo in primo luogo non ai giornali ma ai nostri Sindaci confidando nella loro attenzione.

Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

Torino, 18 novembre 2019

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Sentenza TAR Piemonte contro il Comune di Villarfocchiardo: NON IN NOSTRO NOME

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06 Novembre 2019

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In nome di chi?

Il Tar Piemonte, con la recente sentenza n. 857/2019 ha accolto il ricorso dell'Autorità d’ Ambito torinese e annullato la delibera con cui il Consiglio comunale di Villarfocchiardo aveva scelto di restare fuori dal gestore unico idrico Smat S.p.A. finché non si fosse trasformato in azienda di diritto pubblico, e nel frattempo di continuare a gestire in autonomia il proprio acquedotto. Scelta che non dipendeva da qualche forma di egoistica difesa delle proprie risorse, ma dal rispetto della volontà popolare espressa chiaramente dai referendum sull'acqua del 2011, che anche in Villarfocchiardo aveva fatto registrare un SI all'acqua pubblica plebiscitario.

L'Autorità d’Ambito Idrico torinese ha cercato di far applicare la legge che impone un unico gestore del sistema idrico integrato per ciascun ambito territoriale (Torino Città Metropolitana per SMAT): ma anche il referendum è legge dello Stato, e la leale collaborazione tra enti pubblici è un principio base della pubblica amministrazione! Invece, Ato3, che rappresenta tutti Comuni della Città Metropolitana,  ha  scelto il conflitto, la denuncia al TAR e le conseguenti spese legali. Questa vertenza giudiziaria è stata una beffa per i cittadini torinesi tutti: è con le nostre tariffe che si finanzia l'Ato3, pertanto grazie alla sua miope bellicosità  abbiamo finito per finanziare una causa contro uno dei pochi Comuni che ha cercato di rispettare l'esito referendario.

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SMAT: da bene pubblico a Bene Comune

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31 Ottobre 2019

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Nei prossimi giorni il Consiglio di Amministrazione SMAT farà la sintesi dei pareri degli “esperti” sul Piano di Trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda di diritto pubblico, e la sottoporrà poi ai Comuni soci SMAT.

Confidiamo che arrivi finalmente a conclusione positiva la “lunga marcia” avviata con la Proposta di Legge d’iniziativa popolare del 2007, tuttora pendente in Parlamento, e con il successivo Referendum del 2011 quando la stragrande maggioranza del popolo italiano ha stabilito che l’acqua è un bene comune da gestire senza scopo di lucro, e quindi con una forma societaria non commerciale come la S.p.A., ma di diritto pubblico.

Lo Statuto della nuova azienda di diritto pubblico deve dirlo chiaramente, e dare a SMAT il Mandato di gestire il SII non come una merce ma come un bene d’uso, da valutare con criteri di utilità non monetari né mercantili a fini di “estrazione di valore”, ma con criteri ispirati a finalità sociali e ambientali di lungo periodo.

Il Mandato al gestore del SII  dovrà esplicitamente comprendere misure di contrasto alla crisi climatica, l’eliminazione dello spreco idrico, la progettazione completa delle grandi opere solo da parte di SMAT, anche in funzione del controllo e collaudo dei lavori, il rientro delle esternalizzazioni e la conseguente ricostruzione del Servizio di progettazione interno, la drastica riduzione delle consulenze esterne, l’impegno per realizzare il dettato referendario “senza scopo di lucro” togliendo dalla tariffa la voce “oneri finanziari”, ex “remunerazione del capitale investito” = profitto, abrogata dal Referendum,  e decidere l’utilizzo dell’eventuale “avanzo di amministrazione”.

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