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Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua - Comitato Acqua Pubblica Torino

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La Regione Piemonte non può espropriare gli acquedotti dei piccoli Comuni

 

Il 22 e il 28 settembre prossimo, si incontreranno in Regione i piccoli Comuni della provincia di Torino e di Alessandria che non vogliono rinunciare alla gestione diretta del loro acquedotto ma che il Governo nazionale e regionale impongono invece che sia ceduto al “gestore unico” sia esso pubblico o privato. È un modo per arrivare alla formazione delle 4 grandi Aziende Multiservizi che si spartirebbero il mercato dell’acqua nel nostro Paese.

Finora la Regione Piemonte si è dimostrata arrogante con i deboli e pavida con i poteri forti: i Comuni ribelli sono stati minacciati di commissariamento, sono stati denunciati al TAR (l’ATO3 torinese ha già speso oltre 50 000 euro in parcelle di avvocati) ben sapendo che i bilanci striminziti dei piccoli Comuni non consentono loro di ricorrere ai principi del foro per sostenere le loro buone ragioni: i loro acquedotti sono Beni Comuni, costruiti e gestiti dalla piccola comunità locale, con soddisfazione generale sia per la qualità dell’acqua sia per la modesta tariffa che è meno della metà di quella praticata dal “gestore unico”. E i sindaci si rifiutano di danneggiare i loro cittadini-utenti consegnando il loro acquedotto a un’azienda costituita a scopo di lucro, che imporrà tariffe più che raddoppiate senza garanzia alcuna sulla qualità e gestione partecipativa del servizio idrico.

Ci auguriamo che gli incontri del 22 e 28 settembre preludano a una fase nuova dei rapporti tra piccoli Comuni e Regione Piemonte, che l’Assessore Valmaggia e i suoi funzionari mettano in pratica il principio costituzionale della leale collaborazione tra Enti Pubblici, e che

  • siano rispettati gli artt. 5, 118 Cost., art. 42 T.U.E.L secondo i quali la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato spetta in autonomia agli enti locali;
  • si tenga conto dei principi dell’attività amministrativa quali l’efficienza, l’efficacia e l’economicità,  ricollegabili al più generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost., l. 241/1990 art. 1); principio dal quale non può prescindere l’obbligo indicato dalla Regione ex d.lgs. 152/2006, come modificato con l. 164/2014, 
  • ne consegue che deve essere in ogni caso valutata la convenienza, anche economica, delle scelte gestionali, e che tale convenienza economica va intesa innanzitutto nei confronti del destinatario del servizio, cioè l’utente, il quale vedrebbe aumentare la tariffa del servizio erogatogli.
  • Quanto all’obbligo per i Comuni di acquistare partecipazioni azionarie in SMAT, AMAG o GESTIONE ACQUA, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione della l. 124/2015 stabilisce che “l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato […] evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica […]. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” (art. 5);
  • ad oggi la tariffa del servizio idrico integrato praticata da questi piccoli Comuni è di gran lunga inferiore a quella  stabilita per la fornitura di servizio idrico integrato di SMAT S.p.A., GESTIONE ACQUA o AMAG, ed è quindi economicamente più vantaggiosa per l’utente del servizio idrico, senza peraltro pregiudicare l’equilibrio di bilancio dell’acquedotto stesso;
  • pertanto, il conferimento a SMAT, AMAG o GESTIONE ACQUA indicato dalla Regione non è giustificabile sulla base di alcuna convenienza economica, ma al contrario è addirittura svantaggioso per i cittadini-utenti,
  • di conseguenza, i richiamati profili di responsabilità per danno erariale – peraltro non esplicitati – non devono tradursi in immotivati e ingiustificati danni economici per i cittadini-utenti che con la tariffa pagata coprono tutti i costi del servizio idrico (full cost recovery), come prescritto dalla disciplina europea e nazionale.

NO alla gestione mercantile dell’acqua
Solidarietà ai piccoli Comuni che difendono la proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico

Torino, settembre 2016