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Torino, 4 marzo 2020

Ai Sindaci, Assessori e Consiglieri dei Comuni in indirizzo

Il verbale di convocazione dell’Assemblea dei Soci SMAT del 26 marzo prossimo contiene informazioni ai Soci scorrette, distorte e addirittura non vere, e tali da orientare in modo fuorviante il loro voto nell'Assemblea del 26 marzo, quando dovranno decidere se sviluppare il percorso di trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile

Vi chiediamo di dedicare un po’ del vostro  tempo, non più di 10 minuti,  alle nostre considerazioni al documento che il Consiglio di Amministrazione SMAT Vi ha inviato in allegato alla delibera di convocazione dell’assemblea.

Grazie per l'attenzione

Il Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino

 

Verbale CdA SMAT del 30 gennaio 2020

Le nostre considerazioni

 

1. Controllo delle aziende

 

 

Le aziende in house (SMAT) e quelle Speciali possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della P.A. atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla 'Pubblica amministrazione” medesima.

SBAGLIATO

L’affidamento in house della gestione del SII non trasforma SMAT, azienda di diritto privato, in ente e tanto meno in una  articolazione della Pubblica Amministrazione. Non è assoggetta a vincoli gerarchici della PA se non per il controllo analogo dei Comuni sulla sua gestione del servizio idrico.

da non confondere con

l’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE,  ente strumentale della Pubblica Amministrazione, alla quale i Comuni singoli o consorziati affidano la gestione diretta – non in house – del SII. È assoggettata ai vincoli gerarchici nei confronti della PA, come previsto dall’art. 114 del TUEL.

 

Gli organi di una SPA sono: l’Assemblea dei soci, il CDA e il suo Presidente, l’Amministratore Delegato.

Gli organi delle Aziende Speciali Consortili sono: Consigli Comunali per gli atti fondamentali (Budget economico triennale, bilancio di esercizio, variazioni di bilancio, rendiconto della gestione), Assemblea Consortile, CdA, Presidente, Direttore. Pertanto, gli atti fondamentali devono essere approvati da 288 Consigli Comunali.

CONTRADDIZIONE

Prima si dice che SMAT rappresenta un’articolazione della  PA: in tale caso avrebbe gli stessi organi e procedure dell’Azienda Speciale.

Ora invece si smentisce, ammettendo che SMAT non è un’articolazione della PA, e questo è considerato un vantaggio perché la esime dall’obbligo – a cui sono invece tenute le Aziende Speciali – di far approvare i bilanci SMAT da tutti i 288 Consigli Comunali perché  i soci NON sono i Sindaci, ma i Comuni.

Le competenze dei Consigli comunali sui servizi pubblici locali (art. 42 TUEL)  non sono “lacci e lacciuoli” ma fondamenti della democrazia istituzionale locale, forse scomodi per chi mal sopporta “indirizzi e controlli”.

 

[….] mentre nella S.p.A. è l ‘Amministratore Delegato che ha la titolarità sui temi di organizzazione operativa e pianificazione finanziaria, nell'ASC queste attività vengono portate in capo al Direttore cui spetta per legge la responsabilità gestionale.

È SOLO UNA DIFFERENZA DI FORMA E DI COSTI

SMAT ha un Amministratore Delegato e un Direttore Generale.

L’Azienda Speciale avrà solo il Direttore Generale. Un “dirigente” e una lauta remunerazione in meno.

Per la qualità del servizio idrico nulla cambia, non dipende dalla qualifica ma della qualità del “dirigente”.

La gestione degli utili con l’attuale impegno convenzionale tra Comuni Soci SMAT prevede che possano, essere distribuiti fino a un massimo del 20% ai Soci, mentre in caso di Azienda speciale Consortile, la distribuzione dell'utile, al netto delle riserve obbligatorie, viene deliberata di volta in volta dall'Assemblea Consortile.

INCOMPRENSIBILE

Forse chi ha scritto il documento non sa che i rapporti tra i Comuni e lo Statuto, nell’Azienda Speciale, sono, come disposto dall’art. 31 del TUEL, regolati dalla Convenzione ex art. 30.

Per SMAT è un’ eccezione, per le ASC è la norma.

La convenzione, per l’ASC, può prevedere e regolare la distribuzione - o la non distribuzione -  di eventuali utili .

 

2. Procedure di approvazione del bilancio

 

 

Attualmente per entrambe le tipologie aziendali il Bilancio viene approvato dall'Assemblea con differenti procedure amministrative.

Per le Aziende Speciali Consortili, il bilancio deve essere approvato dal singoli Comuni e tali delibere di approvazione devono essere allegate al bilancio approvato dall'Assemblea Consortile per consentire il deposito del bilancio stesso che deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.

NON È UN PROBLEMA!

Sembra, quasi, che le società come SMAT non debbano depositare il bilancio.

Esse lo devono depositare entro 30 giorni dalla data di approvazione che avviene dopo un iter procedurale che inizia in marzo e si chiude, normalmente, dopo 3 mesi con il deposito che avviene, per le società come SMAT, il 31 maggio scadendo il termine per l’approvazione il 30 aprile.

In alcuni casi, come SMAT spa, il termine per approvazione del bilancio è previsto per il 30 giugno e il deposito entro il 30 luglio.

Per le Aziende Speciali Consortili, il tutto è molto più semplice. L’unico termine previsto per il deposito è quello del 31 maggio.

Il fatto che i bilanci debbano essere approvati dai Consigli Comunali non è una lungaggine ma  una questione di partecipazione istituzionale che coinvolge anche le  minoranze, in sostanza è DEMOCRAZIA, che dovrebbe essere la parola d’ordine per un Ente Locale e che, comunque, non è un ostacolo o un impedimento.

Potrebbe essere invece un incentivo a una partecipazione meno passiva rispetto all’attuale.

3. Reperimento di capitali per investimenti o rifinanziamento del debito a condizioni migliorative

 

 

In caso di trasformazione il regime applicabile sarebbe più sfavorevole per le ASC e porterebbe necessariamente a tassi di interesse più elevati.

PURA E SEMPLICE ILLAZIONE

I tassi di interesse dipendono dalla capacità di trattativa e dalla qualità, anche del bilancio, dell’ASC.

Forse le regole per l’Azienda Speciale Consortile, considerate  impropriamente  una limitazione dell’autonomia gestionale, tranquillizzano maggiormente i finanziatori

 

Inoltre, le rate di ammortamento di un finanziamento/prestito obbligazionario, sommate a quelle relative ai prestiti precedentemente contratti, non devono raggiungere complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente.

Nello specifico, il rimborso dell'attuale emissione su mercato regolamentato a sostegno degli investimenti supera il limite previsto dalla legge.

NON È VERO

L’affermazione che il rimborso dell’attuale emissione supera il limite previsto dalla legge   è priva di fondamento.

La norma prevede che sono le rate dei finanziamenti/prestito obbligazionario e di quelli contratti in precedenza che non devono superare l’ 1/3 delle entrate ordinarie (la voce di bilancio “valore della produzione”, non è dissimile dalle entrate ordinarie).

Nel 2018 il valore della produzione di Smat spa è stato di € 399.422.809, un terzo è € 133.140.936.

Le rate di ammortamento mutuo, nel 2018, sono ammontate a € 48.943.133.

La differenza tra il terzo del valore della produzione e le rate dei mutui in corso consentirebbe nuovi finanziamenti per € 1.324.107.430,93

Esiste il problema del prestito obbligazionario che dovrà essere rimborsato integralmente alla scadenza (2024) che può portare al superamento del 1/3 ma che potrebbe rappresentare un problema anche  per SMAT S.p.A..

 

Inoltre, in caso di Azienda speciale vige il divieto di stipulare contratti di finanziamento o di emettere prestiti obbligazionari al fine di rifinanziare ii debito esistente: tale limite non consente di ottenere i significativi risparmi conseguibili con il miglioramento delle condizioni

IL PARADOSSO!

Ben venga un vincolo alle ragioni e alle logiche dell’indebitamento.

Fosse esistito anche per le società, SMAT spa :

1.         non si sarebbe accollata un mutuo di CIDIU spa, pari € 15.166.603, contratto per finanziare un impianto di compostaggio e accollato per pagare l’acquisto di azioni proprie;

2.         non avrebbe emesso 135milioni di euro di obbligazioni con durata di 7 anni per finanziare investimenti ancora in fase di inizio lavori e che dovranno essere rimborsati prima della fine lavori

 

4. Effetti causati dal recesso dei soci e ipotesi di scenario possibile

 

Al socio assente, dissenziente o astenuto in deliberazione sulla trasformazione societaria compete il diritto di recesso.

SMAT quindi potrebbe essere tenuta a sostenere un conseguente esborso per la liquidazione delle partecipazioni sociali dei soci recedenti.

In particolare, i soci non pubblici come CIDIU, FCT e Patrimonio Città di Settimo non avendo alcun interesse o possibilità di restare in SMAT ASC, non potrebbero che invocare ii diritto di recesso per un ammontare che supera i 55 milioni di euro e in ogni caso lo stesso potrebbero fare altri soci, vanificando la capacità aggregativa sviluppata in tutti questi anni e che consente di attuare una gestione omogenea su area vasta.

IL DIRITTO DI RECESSO - ex. ART. 2437 DEL CODICE CIVILE -  E’ SACROSANTO

e per il CIDIU è doveroso, non essendo un’azienda idrica e nemmeno totalmente pubblica.

Infatti, la  procedura di recesso è già iniziata e ha portato alla riduzione della quota azionaria di CIDIU in SMAT dal 15,06338% del capitale sociale all’attuale10,20868%.

Può essere completata con l’assegnazione ai Comuni soci CIDIU del residuo 10,20868% di azioni SMAT.

 

5. Conseguenze sul personale dipendente

 

 

A differenza di quanto avviene per le S.p.A., la disciplina applicabile alle ASC sconta problema della mancanza di una regolamentazione unica ed omogenea, nonché di riferimenti certi cui connettere l'organizzazione aziendale dei rapporti di lavoro.

NON E’ UN PROBLEMA

Ai  lavoratori che passano da una S.p.A. ad un'azienda speciale si continua ad applicare  lo stesso contratto nazionale di riferimento del “settore merceologico”. In specifico, per quanto riguarda il servizio idrico, il CCNL che vige per tutti i lavoratori del settore è quello denominato “Federgasacqua”, che viene stipulato dalle Organizzazioni sindacali e datoriali del settore chimico e affini. Quindi, sotto questo profilo, non produce alcuna differenza la natura giuridica dell'azienda di appartenenza, perché l'elemento distintivo ai fini dell'applicazione contrattuale è quello, appunto, del settore merceologico di appartenenza.

In relazione alla situazione previdenziale, si può affermare che la maggior parte dei dipendenti aveva optato - alla data del 31/03/2001, in cui vi è stato il passaggio della società da un regime di legislazione pubblica ad una privatistica - per la continuità di versamenti nella cassa previdenziale CPDEL/ex INPDAD e di conseguenza, se la SMAT ritornerà ad essere un'azienda pubblica, non avrebbero nessun tipo di danno dal punto di vista previdenziale avendo una continuità di versamenti nella cassa CPDEL.

I dipendenti assunti dopo il 01/04/2001, iscritti d’ufficio nel FPLD - Fondo pensioni lavoratori Dipendenti INPS - avrebbero sì un cambio di regime contributivo, diventando anche essi iscritti alla CPDL/ex INPDAD, ma in ragione del fatto che in gran parte sono lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo (sistema applicato a chi ha versato contributi esclusivamente a partire dal 01/01/1996) potranno accedere alla pensione stessa con il regime del cumulo, che prevede un calcolo pro quota per ogni Cassa Previdenziale interessata, non avranno di fatto alcuna variazione dell'assegno pensionistico.

La differenza, infatti, di calcolo della pensione, tra CPDL e FPLD, si verifica nel sistema retributivo dove la CPDL ha un calcolo decisamente favorevole.